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CODICE ETICO ASSOBIOMEDICA FEBBRAIO 2018
4. LA TRASPARENZA DEI TRASFERIMENTI DI VALORE
TRA GLI ASSOCIATI, I PROFESSIONISTI DEL
SETTORE SANITARIO, LE ORGANIZZAZIONI
SANITARIE E LE ALTRE TERZE PARTI
4.1 OBBLIGO DI TRASPARENZA
I Soci devono documentare e rendere pubblici ogni anno attraverso un apposito Modello
di Trasparenza che costituisce parte integrante del presente Codice (all. 2), i trasferi-
menti di valore effettuati direttamente o indirettamente ai Professionisti del settore sani-
tario, alle Organizzazioni sanitarie e alle terze Parti.
L’onere di pubblicazione dei dati è a carico del Socio che dispone il pagamento/trasfe-
rimento di valore (ovvero delle case madri e/o da altre società appartenenti al gruppo).
La pubblicazione dei dati dovrà avvenire su base individuale o in forma aggregata
come di seguito declinato.
I dati dovranno essere pubblicati sul website aziendale, nel rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
I Soci sono tenuti a conservare, in alternativa anche in formato elettronico, per un
periodo di almeno 3 anni, apposita documentazione da cui risulti che è stato richiesto
il consenso al Professionista del settore sanitario alla pubblicazione dei dati che lo
riguardano.
Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i trasferimenti di valore connessi al materiale
promozionale, ai pasti, alle bevande e ai campioni di prodotto.
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