Page 14 - Manuale ECM
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1.8. Reclutamento del professionista sanitario
Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi,
beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di imprese
commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato.
Per il triennio 2017/2019 non è possibile assolvere mediante reclutamento a più di un terzo del
proprio obbligo formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre
riduzioni6.
Prima dell’inizio dell’evento, il professionista sanitario ha l’obbligo di dichiarare al provider il
proprio reclutamento.
Il provider è responsabile della conservazione delle dichiarazioni e della loro trasmissione
all’Ente accreditante e al COGEAPS.
Il provider non può trasmettere allo sponsor o all’impresa reclutante gli elenchi e gli indirizzi dei
discenti, dei docenti e dei moderatori dell’evento.
1.9. Scheda di qualità percepita e percezione interessi commerciali in ambito sanitario
Fuori dalle ore destinate alla formazione, il professionista ha l’obbligo di compilare, anche nel
caso in cui l’evento non sia sponsorizzato, una scheda di valutazione sulla qualità nella quale
indicare l’eventuale percezione di influenze di interessi commerciali in ambito sanitario, la
rilevanza del programma rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale dei partecipanti, la
qualità formativa del programma e dei singoli docenti, l’efficacia della formazione rispetto agli
obiettivi formativi, la qualità dell’organizzazione e qualora sia un evento di formazione a distanza,
il tempo necessario per svolgere l’attività .
La scheda di valutazione della qualità deve essere compilata in forma anonima da parte dei
discenti e deve essere acquisita dal provider separatamente rispetto alla documentazione di verifica
dell’apprendimento, ove prevista, e all’eventuale documentazione anagrafica del discente. Qualora
la scheda di valutazione venga compilata online, l’acquisizione informatica della stessa dovrÃ
avvenire con modalità tali da garantire l’anonimato del discente.
Il modello della scheda di qualità percepita è allegato al presente Manuale (Allegato I). Resta
salvo quanto stabilito nel § 4.11 del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi
ECM.
1.10. Attestati ECM e attestati di partecipazione
Si rinvia al § 4.12 “Attestati ECM†del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di
eventi ECM.
Il professionista sanitario può richiedere in qualsiasi momento al provider l’attestato
ECM dal quale risulti il numero di crediti dallo stesso maturati. La consegna dell’attestato
può avvenire anche tramite strumenti informatici (con tracciabilità delle operazioni) e
preceduta dal controllo, da parte del provider, del superamento positivo delle verifiche
finali sulla partecipazione all’evento formativo, ove previste, anche se l’evento non è
stato rapportato ancora all’Ente accreditante.
La data di acquisizione dei crediti coincide con la data in cui il discente ha superato
positivamente la prova di verifica ove prevista; coincide invece con la data di conclusione
dell’attività formativa qualora non sia prevista la prova di verifica dell’apprendimento.
Resta tuttavia necessaria alla maturazione dei crediti la partecipazione all’attivitÃ
formativa nella percentuale prevista dalla tipologia formativa e la compilazione della
scheda di qualità percepita.
Il modello per l’attestazione del riconoscimento dei crediti formativi da parte dei
6 Art. 80 dell’Accordo Stato-Regioni 2017.
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