Page 4 - Vaccini vs Autismo
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Sentenza n. 396/2017 pubbl. il 08/06/2017 Firmato Da: VIGNES VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34899046582a0c681911eb63484d9ec5
RG n. 77/2015
vaccinazioni (ipo o iper-responder) non è correlabile in alcun modo con l’insorgenza
di disturbi neuro-comportamentali, con la conclusione che le vaccinazioni non
aumentano il rischio di insorgenza di DGS e che la possibilità che l’effetto stimolante
prodotto dai vaccini possa essere associata ad un maggior rischio di sviluppo della
patologia autistica non è supportata dalle conoscenze sulla neurobiologia di questi
disturbi; quanto all’accumulo dei metalli pesanti, anche a voler prescindere dalla
circostanza che le analisi del capello risultano effettuate dopo oltre dieci anni dalle
vaccinazioni, gli studi sulla potenziale tossicità del mercurio e sui rischi derivanti
dall’uso del “Thiomesoral†non avevano confermato l’ipotesi sostenuta dalla parte
istante e, pur disponendosi a scopo precauzionale l’eliminazione di tale prodotto dai
vaccini, veniva evidenziata l’assenza di dati scientifici o evidenze di danni causati
dalla esposizione ai composti del mercurio; infine, era emerso che, a differenza del
metilmercurio, l’etilmercurio non è risultato tossico e gli unici eventi avversi
attribuiti al tiornesorale sono state reazioni locali nel punto di iniezione; C) in
definitiva, nella fattispecie, non vi era prova della esistenza di un nesso causale tra le
vaccinazioni effettuate dal Reverchon Marco e l’insorgenza della patologia autistica.
Resisteva Reverchon Ernesto, nella qualità , il quale, nel chiedere il rigetto del
gravame e la conferma della sentenza impugnata, eccepiva l’inammissibilitÃ
dell’appello per violazione dell’art. 434 c.p.c. nonché per violazione degli artt. 437 e
416 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e, nel merito,
l’infondatezza delle doglianze formulate avverso la decisione di primo grado.
Disposte ed eseguite due consulenze medico legali ed autorizzato il deposito di note,
all’esito dell’odierna pubblica udienza, sulle conclusioni ribadite al termine della
discussione orale, il gravame veniva deciso come da separato dispositivo
pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE